Normativa

Pile

PILE E ACCUMULATORI: L'attuale legislazione europea di riferimento in materia di pile ed accumulatori è la direttiva 66/2006/UE che sostituirà a partire dal 26 Settembre 2008 la precedente direttiva 91/157/CEE. La direttiva sostituita riguardava le pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione. Tali direttive sono state recepite in Italia con i Decreti 476 del 20 novembre 1997 e 194 del 3 luglio 2003, tuttora vigenti in Italia.

Ricerca industriale e Sviluppo precompetitivo: realizzazione di un prototipo (impianto pilota industriale)ed esecuzione dell’attività in scala pilota La nuova direttiva si applica indistintamente a tutti i tipi di batterie ed accumulatori. Entro due anni dall’entrata in vigore della proposta tutte le batterie raccolte (portatili, industriali e per autoveicoli) dovranno essere riciclate. La direttiva fissa gli obiettivi di raccolta ed i target di riciclo. Infatti la direttiva stabilisce la raccolta ed il riciclo di tutte le tipologie di batterie portatili, secondo i seguenti tassi minimi di calcolati rispetto alle vendite annuali: – 25% entro il 26 settembre 2012; – 45% entro il 26 settembre 2016. I processi di recupero, inoltre, dovranno conseguire le seguenti efficienze minime: – 65% in peso medio di pile ed accumulatori acidi al piombo e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi; – 75% in peso medio di pile ed accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi; almeno il 50% in peso per gli altri tipi di pile (tra cui le alcaline).

RAEE

RAEE: Per regolamentare la gestione a fine vita dei RAEE a livello comunitario è stata emanata la Direttiva 2002/96/UE, recepita in Italia con D.L. 151/2005. La nuova normativa introduce un nuovo e complesso sistema per la gestione a fine vita delle apparecchiature. Essa si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate sia ad uso domestico che professionale. Secondo la nuova disciplina, la responsabilità per la gestione dei RAEE sarà a carico del produttore di apparecchiature che dovrà finanziarne la raccolta dai centri in cui sono stati depositati, il trattamento e il recupero. Distributori e rivenditori dovranno invece assicurare il ritiro gratuito dei prodotti a fine vita all’atto di acquisto dei nuovi. I produttori dovranno istituire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi dovranno raggiungere precisi obiettivi di reimpiego e recupero.

Gli obiettivi minimi di raccolta fissati dalla direttiva vanno dal 70% in peso nel caso di piccoli elettrodomestici, giochi ed altro all’80% nel caso di grandi elettrodomestici. Per quanto riguarda l’efficienza di riciclo si richiede da un minimo del 50% in peso per piccoli apparecchi al 75% per i grandi elettrodomestici, fino all’80% per le lampade scariche.

Catalizzatori

Non esiste una normativa specifica relativa ai catalizzatori, si faccia riferimento al testo unico ambientale D.lgs. 152/2006, art. 181 2 182.

Finora il riciclo dei catalizzatori è avvenuto prevalentemente per il recupero dei metalli contenuti e per evitare la dispersione nell’ambiente di metalli pesanti.